IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 11; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/770  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali; 
  Visto il codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
 
  1. Dopo il capo I del titolo III della  parte  IV  del  codice  del
consumo di cui al decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
recante Codice del consumo, e' inserito il seguente: 
  «Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e  di
servizi digitali 
  Art. 135-octies (Ambito di applicazione e  definizioni).  -  1.  Il
presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di
contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra  consumatore  e
professionista, fra i quali la conformita' del contenuto  digitale  o
del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso  di  difetto  di
conformita' al contratto o di  mancata  fornitura,  le  modalita'  di
esercizio degli stessi, nonche' la modifica del contenuto digitale  o
del servizio digitale. 
  2. Ai fini del presente capo si intende per: 
    a) contenuto digitale: i  dati  prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
    b) servizio digitale: 
      1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore   di   creare,
trasformare, archiviare i dati o di accedervi  in  formato  digitale;
oppure 
      2) un servizio che consente la condivisione di dati in  formato
digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale
servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
    c) beni con elementi digitali: qualsiasi  bene  mobile  materiale
che incorpora o e' interconnesso  con  un  contenuto  digitale  o  un
servizio digitale in modo tale che la  mancanza  di  detto  contenuto
digitale  o  servizio  digitale  impedirebbe  lo  svolgimento   delle
funzioni del bene; 
    d) integrazione: il collegamento del  contenuto  o  del  servizio
digitale con le componenti dell'ambiente digitale del  consumatore  e
l'incorporazione in dette componenti affinche' il contenuto  digitale
o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei  requisiti  di
conformita' previsti dal presente capo; 
    e)  professionista:  qualsiasi  persona   fisica   o   giuridica,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, ovvero un suo intermediario, che agisca  per  finalita'  che
rientrano nel quadro della sua  attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale o professionale, in relazione ai  contratti  oggetto  dal
presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per
finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita'  e  in  quanto
controparte  contrattuale  del  consumatore  per  la   fornitura   di
contenuto digitale o di servizi digitali; 
    f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a); 
    g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del
valore dovuto  come  corrispettivo  per  la  fornitura  di  contenuto
digitale o di servizio digitale; 
    h) dati personali: i dati personali quali  definiti  all'articolo
4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 
    i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di
rete di cui  il  consumatore  si  serve  per  accedere  al  contenuto
digitale o al servizio digitale o per usarlo; 
    l) compatibilita': la capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui  sono
normalmente utilizzati contenuti digitali o  servizi  digitali  dello
stesso  tipo,  senza  che  sia  necessario  convertire  il  contenuto
digitale o il servizio digitale; 
    m) funzionalita': la  capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione
del suo scopo; 
    n) interoperabilita': la capacita' del contenuto digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o  software  diversi  da
quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali  o  i
servizi digitali dello stesso tipo; 
    o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al  consumatore
o al professionista  di  archiviare  le  informazioni  che  gli  sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate. 
  3. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano  a  qualsiasi
contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a  fornire,
un contenuto digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il
consumatore corrisponde un prezzo o si  obbliga  a  corrispondere  un
prezzo. 
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' nel caso
in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto
digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il  consumatore
fornisce o si obbliga a fornire  dati  personali  al  professionista,
fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti  dal  consumatore
siano  trattati  esclusivamente  dal  professionista  ai  fini  della
fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma  del
presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge
cui e' soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati
per scopi diversi da quelli previsti. 
  5. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  anche  se  il
contenuto digitale o il servizio digitale e'  sviluppato  secondo  le
specifiche indicazioni del consumatore. 
  6.  Fatti  salvi  gli  articoli  135-decies,  commi  1   e   2,   e
135-septiesdecies, le disposizioni del  presente  capo  si  applicano
anche al supporto materiale che funge esclusivamente  da  vettore  di
contenuto digitale. 
  Art. 135-novies (Esclusioni). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
capo non si applicano ai contenuti digitali  o  ai  servizi  digitali
incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo  135-octies,
comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai  sensi  di  un
contratto di vendita relativo  a  tali  beni,  indipendentemente  dal
fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali  siano  forniti
dal venditore o da un terzo. Quando e' dubbio che  la  fornitura  del
contenuto digitale incorporato o interconnesso  o  servizio  digitale
incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si
presume che il contenuto digitale o il servizio digitale  incorporato
o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene. 
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai  contratti
concernenti: 
    a)  la  fornitura  di  servizi  diversi  dai  servizi   digitali,
indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra  o  meno  a
forme o mezzi digitali per  ottenere  il  risultato  del  servizio  o
consegnarlo o trasmetterlo al consumatore; 
    b) servizi di comunicazioni elettroniche ai  sensi  dell'articolo
2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei  servizi
di comunicazioni interpersonale senza numero di cui  all'articolo  2,
punto 7), di tale direttiva; 
    c) servizi di assistenza sanitaria, per  i  servizi  prestati  da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria; 
    d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che  implicano
una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi  quelli
con un elemento di abilita', come le lotterie, i giochi d'azzardo nei
casino', il poker  e  le  scommesse,  che  vengano  forniti  mediante
strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia  che  facilita  le
comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario  di  tali
servizi; 
    e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio  di  natura
bancaria,    creditizia,    assicurativa,    servizi    pensionistici
individuali, di investimento o di pagamento; 
    f) software offerto dal professionista sulla base di una  licenza
libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e  i
dati  personali  forniti  dal  consumatore   stesso   sono   trattati
esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza,
la compatibilita' o l'interoperabilita' del software specifico; 
    g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale e'
messo  a  disposizione  del  pubblico   con   mezzi   diversi   dalla
trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento,
come le proiezioni cinematografiche digitali; 
    h) contenuto digitale fornito da enti  pubblici,  a  norma  della
direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del  Consiglio  relativa
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  qualora  un  singolo
contratto tra professionista e  consumatore  comprenda  in  un  unico
pacchetto elementi  di  fornitura  di  contenuto  digitale  o  di  un
servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o
servizi, le disposizioni del presente capo  si  applicano  unicamente
agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il
servizio digitale. L'articolo 135-vicies semel non si applica  se  un
pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato  dal
codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi: 
    a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del
pubblico che fornisce accesso  a  Internet,  ovvero  connettivita'  a
praticamente tutti i punti finali di Internet,  a  prescindere  dalla
tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate; 
    b) o di  un  servizio  di  comunicazioni  interpersonale  che  si
connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno
o piu' numeri che figurano in un piano  di  numerazione  nazionale  o
internazionale - o consente la comunicazione con uno  o  piu'  numeri
che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. 
  4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi  elemento
del pacchetto di cui al comma 3  prima  della  scadenza  contrattuale
concordata per ragioni di  mancata  conformita'  al  contratto  o  di
mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in  relazione
a tutti gli elementi del pacchetto. 
  5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una
disposizione  di  un  altro  atto  dell'Unione  che  disciplina   uno
specifico settore o oggetto,  la  disposizione  di  tale  altro  atto
dell'Unione e quelle nazionali di recepimento  prevalgono  su  quelle
del presente capo. 
  6. Le disposizioni nazionali e quelle del  diritto  dell'Unione  in
materia di protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  quanto
previsto  dal  regolamento  (UE)  2016/679,   nonche'   dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n.  101  e  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato
in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In
caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle  del
diritto dell'Unione in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
prevalgono queste ultime. 
  7. Le disposizioni del presente capo non  pregiudicano  il  diritto
dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi. 
  Art.  135-decies  (Fornitura  di  contenuto  digitale  o   servizio
digitale e conformita' al contratto). - 1. Il professionista fornisce
il contenuto digitale o il servizio digitale  al  consumatore.  Salvo
diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto
digitale  o  il  servizio  digitale  al  consumatore  senza   ritardo
ingiustificato dopo la conclusione del contratto. 
  2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando: 
    a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al
contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile
al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto  a  tal  fine
dal consumatore; 
    b) il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a un
impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore. 
  3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano  i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli  articoli
135-undecies e  135-duodecies  in  quanto  compatibili,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 135-terdecies. 
  4. Per essere conforme al contratto  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove
pertinenti: 
    a) corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla qualita'
previste dal contratto e  presentare  funzionalita',  compatibilita',
interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto; 
    b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e
che e' stato da questi portato a  conoscenza  del  professionista  al
piu' tardi al momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il
professionista ha accettato; 
    c) essere fornito con tutti gli accessori, le  istruzioni,  anche
in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come  previsti
dal contratto; e 
    d) essere aggiornato come previsto dal contratto. 
  5. Oltre a rispettare i requisiti  soggettivi  di  conformita',  il
bene per essere conforme al contratto di  vendita  deve  possedere  i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: 
    a) essere  adeguato  agli  scopi  per  cui  sarebbe  abitualmente
utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del  medesimo
tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto  dell'Unione
e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza  di
tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria  specifici
del settore applicabili; 
    b)  essere  della  quantita'  e  presentare  la  qualita'  e   le
caratteristiche di prestazione, anche in  materia  di  funzionalita',
compatibilita',  accessibilita',  continuita'  e  sicurezza,  che  si
ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi  digitali
dello  stesso  tipo  e  che  il  consumatore   puo'   ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche
rese da o per conto dell'operatore  economico  o  di  altri  soggetti
nell'ambito  dei  precedenti  passaggi  della   catena   contrattuale
distributiva,    soprattutto    nei    messaggi    pubblicitari     e
nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri,  anche
alternativamente, che: 
      1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente  essere  a
conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; 
      2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione
pubblica  era  stata  rettificata  nello  stesso  modo,  o  in   modo
paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure 
      3) la decisione  di  acquistare  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale non poteva essere influenzata  dalla  dichiarazione
pubblica; 
    c)  ove  pertinente,  essere  fornito  assieme   agli   eventuali
accessori  e  istruzioni  che  il  consumatore  puo'  ragionevolmente
aspettarsi di ricevere; e 
    d) essere conforme all'eventuale versione di  prova  o  anteprima
del contenuto digitale o del servizio digitale messa  a  disposizione
dal professionista prima della conclusione del contratto. 
  Art. 135-undecies  (Obblighi  del  professionista  e  condotta  del
consumatore). - 1. Il professionista e' obbligato a tenere  informato
il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche  di  sicurezza,
necessari al fine di mantenere la conformita' del contenuto  digitale
o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: 
    a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio  digitale
deve essere fornito a norma del  contratto,  se  questo  prevede  una
fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure 
    b) che il consumatore puo' ragionevolmente  aspettarsi,  date  la
tipologia e la  finalita'  del  contenuto  digitale  o  del  servizio
digitale e  tenendo  conto  delle  circostanze  e  della  natura  del
contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o  una  serie
di singoli atti di fornitura. 
  2. Se il consumatore non installa  entro  un  congruo  termine  gli
aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi  del  comma  1,  il
professionista  non  e'  responsabile  per   qualsiasi   difetto   di
conformita' derivante unicamente  dalla  mancanza  dell'aggiornamento
pertinente, a condizione che: 
    a)  il  professionista  abbia  informato  il  consumatore   della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e 
    b)   la   mancata   installazione   o   l'installazione    errata
dell'aggiornamento da parte del consumatore non e' dovuta  a  carenze
delle istruzioni di installazione fornite dal professionista. 
  3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il  servizio
digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato  periodo
di tempo,  l'obbligo  di  assicurare  la  conformita'  del  contenuto
digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata  di  tale
periodo. 
  4. Non vi e'  difetto  di  conformita'  ai  sensi  del  comma  1  o
dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento  della  conclusione
del contratto, il consumatore era stato specificamente informato  del
fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del
servizio  digitale  si  discostava   dai   requisiti   oggettivi   di
conformita'  previsti  da  tali  disposizioni  e  il  consumatore  ha
espressamente e separatamente accettato tale scostamento  al  momento
della conclusione del contratto. 
  5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale  o  il
servizio digitale e' fornito nella versione piu' recente  disponibile
al momento della conclusione del contratto. 
  Art. 135-duodecies (Errata integrazione del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale). - 1. L'eventuale difetto di  conformita'  che
deriva  da  un'errata  integrazione  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve  essere
considerato difetto di  conformita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale se: 
    a) il contenuto digitale o servizio digitale e'  stato  integrato
dal professionista o sotto la sua responsabilita'; oppure 
    b) il  contenuto  digitale  o  il  servizio  digitale  richiedeva
integrazione da parte del  consumatore  e  l'errata  integrazione  e'
dovuta a una carenza delle istruzioni  di  integrazione  fornite  dal
professionista. 
  Art. 135-terdecies (Diritti dei  terzi).  -  1.  I  rimedi  di  cui
all'articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di  impedimento  o
limitazione  d'uso  del  contenuto  o  del   servizio   digitale   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 135-decies, commi 4 e  5,
conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di  diritti
dei terzi, in particolare di  diritti  di  proprieta'  intellettuale,
fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in
tema di nullita', annullamento o altre ipotesi  di  scioglimento  del
contratto. 
  Art. 135-quaterdecies (Responsabilita' del professionista).   -  1.
Il professionista  e'  responsabile  per  la  mancata  fornitura  del
contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo
135-decies, commi 1 e 2. 
  2. Qualora un contratto preveda un unico atto di  fornitura  o  una
serie di singoli atti di fornitura, il professionista e' responsabile
per  qualsiasi  difetto  di  conformita'  a  norma   degli   articoli
135-decies,   commi   4   e   5,   135-undecies,   135-duodecies    e
135-quindecies, esistente al momento  della  fornitura,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b). 
  3. Il professionista e' responsabile solamente  per  i  difetti  di
conformita' che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento
della  fornitura,  fatto  salvo  l'articolo  135-undecies,  comma  1,
lettera b). 
  4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti  al  momento
della fornitura e non dolosamente  occultati  dal  professionista  si
prescrive, in ogni  caso,  nel  termine  di  ventisei  mesi  da  tale
momento, ove risultino evidenti entro tale termine. 
  5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo
di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformita',  a
norma  degli  articoli  135-decies,  commi  4  e  5,  135-undecies  e
135-duodecies se il difetto  si  manifesta  o  risulta  evidente  nel
periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio
digitale deve essere fornito a norma del contratto. 
  6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel  corso  della
fornitura  e  non  dolosamente  occultati   dal   professionista   si
prescrive, in ogni caso, nel termine  di  ventisei  mesi  dall'ultimo
atto di fornitura. 
  Art. 135-quindecies (Diritto di regresso) - 1.  Il  professionista,
quando e' responsabile nei confronti del consumatore  a  causa  della
mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio  digitale
o  per  l'esistenza  di  un  difetto  di  conformita'  imputabile  ad
un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito  dei  passaggi
precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto
di regresso nei confronti del soggetto o  dei  soggetti  responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva. 
  2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi  esperiti  dal
consumatore  puo'  agire,  entro  un   anno   dall'esecuzione   della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto  o  dei  soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. 
  Art. 135-sexiesdecies (Onere della prova) - 1. L'onere della  prova
riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia
stato fornito in conformita' dell'articolo 135-decies, commi 1  e  2,
e' a carico del professionista. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
del servizio digitale al momento della  fornitura  e'  a  carico  del
professionista per un difetto di  conformita'  che  risulti  evidente
entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto  digitale
o il servizio digitale e' stato fornito. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
il servizio digitale durante il periodo di tempo in  cui  avviene  la
fornitura  e'  a  carico  del  professionista  per  un   difetto   di
conformita' che si manifesta entro tale periodo. 
  4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che
l'ambiente  digitale  del  consumatore  non  e'  compatibile  con   i
requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se
ha informato il consumatore  di  tali  requisiti  in  modo  chiaro  e
comprensibile prima della conclusione del contratto. 
  5. Il  consumatore  collabora  con  il  professionista  per  quanto
ragionevolmente possibile e necessario al fine  di  accertare  se  la
causa del  difetto  di  conformita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio    digitale    al    momento    specificato    dall'articolo
135-quaterdecies,  commi  2  o  5,  a  seconda  dei   casi,   risieda
nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo  di  collaborazione
e'  limitato  ai  mezzi  tecnicamente  disponibili  che  siano   meno
intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il
professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti  il
necessario ambiente digitale in modo  chiaro  e  comprensibile  prima
della  conclusione  del  contratto,  l'onere  della  prova   riguardo
all'esistenza  del  difetto  di  conformita'  al   momento   di   cui
all'articolo  135-quaterdecies,  commi  2  e  5  e'  a   carico   del
consumatore. 
  Art. 135-septiesdecies (Rimedio per la mancata fornitura). - 1.  Se
il professionista ha omesso di fornire il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2,
il consumatore  invita  il  professionista  a  fornire  il  contenuto
digitale  o  il  servizio  digitale.  Se  il  professionista   omette
nuovamente di fornire il contenuto digitale o  il  servizio  digitale
entro  un  termine  congruo  oppure  entro   un   ulteriore   termine
espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di
risolvere il contratto. 
  2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto
di risolvere immediatamente il contratto se: 
    a)  il  professionista  ha  dichiarato,  o  risulta   altrettanto
chiaramente dalle circostanze, che non fornira' il contenuto digitale
o il servizio digitale; 
    b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o  risulta
evidente  dalle  circostanze  che  accompagnano  la  conclusione  del
contratto, che un tempo specifico per la fornitura e' essenziale  per
il consumatore e il professionista omette  di  fornire  il  contenuto
digitale o il servizio digitale entro o in tale momento. 
  3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e  2,
si   applicano   le   disposizioni   previste   dagli   articoli   da
135-noviesdecies a 135-vicies. 
  Art. 135-octiesdecies (Rimedi per difetti di conformita'). - 1.  In
caso di difetto di conformita' del bene, il consumatore ha diritto al
ripristino della conformita', o a ricevere una congrua riduzione  del
prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle  condizioni
stabilite nel presente articolo. 
  2. Il consumatore ha diritto al ripristino  della  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che cio'  non  sia
impossibile  o  imponga  al  professionista   costi   che   sarebbero
sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso  e,  in
particolare, delle seguenti: 
    a) il valore  che  il  contenuto  digitale  o  servizio  digitale
avrebbe in assenza di difetto di conformita'; e 
    b) l'entita' del difetto di conformita'. 
  3. Il professionista rende il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un  congruo  termine  a
partire dal momento in cui e'  stato  informato  dal  consumatore  in
merito al difetto  di  conformita',  senza  spese  e  senza  notevoli
inconvenienti per il  consumatore,  tenuto  conto  della  natura  del
contenuto  digitale  o  del  servizio  digitale  e  dell'uso  che  il
consumatore intendeva farne. 
  4. Il consumatore ha diritto  a  una  riduzione  proporzionale  del
prezzo a norma del comma 5 se il contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale e' fornito in cambio del pagamento  di  un  prezzo,  o  alla
risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno  dei  casi
seguenti: 
    a) il rimedio del  ripristino  della  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale e' impossibile o  sproporzionato  ai
sensi del comma 2; 
    b) il professionista  non  ha  ripristinato  la  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3; 
    c)  si  manifesta  un  difetto  di  conformita',  nonostante   il
tentativo del  professionista  di  ripristinare  la  conformita'  del
contenuto digitale o servizio digitale; 
    d) il difetto di conformita' e' talmente  grave  da  giustificare
un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure 
    e)  il  professionista  ha  dichiarato,  o  risulta   altrettanto
chiaramente dalle circostanze, che non procedera' al ripristino della
conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale  entro  un
congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 
  5. La riduzione del prezzo e'  proporzionale  alla  diminuzione  di
valore del contenuto digitale o  del  servizio  digitale  fornito  al
consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse  stato  conforme.
Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale  o  il  servizio
digitale deve essere fornito per un determinato periodo di  tempo  in
cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si  applica
al periodo di tempo in  cui  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale non e' stato conforme. 
  6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato fornito
in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non  ha  diritto
di risolvere il contratto se il difetto di conformita'  e'  di  lieve
entita'. L'onere della prova riguardo al  fatto  che  il  difetto  di
conformita' e' di lieve entita' e' a carico del professionista. 
  Art.  135-noviesdecies  (Risoluzione  del  contratto).  -   1.   Il
consumatore  esercita  il  diritto  alla  risoluzione  del  contratto
mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la  volonta'
di risolvere il contratto. 
  2. In caso di risoluzione del contratto il professionista  rimborsa
al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale
o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un
periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio  digitale  e'
stato conforme per un periodo di tempo prima  della  risoluzione  del
contratto, il professionista rimborsa al consumatore  solo  la  parte
dell'importo pagato corrispondente al periodo  in  cui  il  contenuto
digitale o il servizio digitale non e'  stato  conforme  e  qualsiasi
parte del prezzo pagato  in  anticipo  dal  consumatore  relativa  al
periodo di durata del contratto rimanente se il contratto  non  fosse
stato risolto. 
  3. Per  quanto  riguarda  i  dati  personali  del  consumatore,  il
professionista e' tenuto a  rispettare  gli  obblighi  derivanti  dal
regolamento (UE) 2016/679 nonche' dal decreto legislativo n. 101  del
2018. 
  4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto
diverso dai dati  personali  che  sia  stato  fornito  o  creato  dal
consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso  in
cui tale contenuto: 
    a) sia privo di utilita' al di fuori del contesto  del  contenuto
digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; 
    b)  si  riferisca   solamente   all'attivita'   del   consumatore
nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale  fornito
dal professionista; 
    c) sia stato aggregato dal professionista ad  altri  dati  e  non
possa  essere  disaggregato  o  comunque   non   senza   uno   sforzo
sproporzionato; o 
    d) sia stato generato  congiuntamente  dal  consumatore  e  altre
persone, e altri  consumatori  possano  continuare  a  utilizzare  il
contenuto. 
  5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a),  b)
o c), il professionista mette  a  disposizione  del  consumatore,  su
richiesta dello stesso, contenuti diversi  dai  dati  personali,  che
sono stati forniti o creati dal consumatore  durante  l'utilizzo  del
contenuto   digitale   o   del   servizio   digitale   fornito    dal
professionista. Il  consumatore  ha  il  diritto  di  recuperare  dal
professionista  tali  contenuti  digitali   gratuitamente   e   senza
impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato  di  uso
comune e leggibile da dispositivo automatico. 
  6. Il professionista puo' impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del
contenuto digitale o del servizio digitale da parte del  consumatore,
in particolare  rendendogli  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale inaccessibile o disattivando il suo  account  utente,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5. 
  7. In seguito alla risoluzione del  contratto,  il  consumatore  si
astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio  digitale
e dal metterlo a disposizione di terzi. 
  8. Se il  contenuto  digitale  e'  stato  fornito  su  un  supporto
materiale,  il  consumatore  lo  restituisce  al  professionista,  su
richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito  ritardo.  Se  il
professionista  decide  di  chiedere  la  restituzione  del  supporto
materiale, e' tenuto a  presentare  la  richiesta  entro  quattordici
giorni a decorrere dal giorno  in  cui  il  professionista  e'  stato
informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto. 
  9. Il consumatore non e' tenuto a pagare per  l'uso  del  contenuto
digitale  o  del  servizio  digitale  nel   periodo   precedente   la
risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il
servizio digitale non e' stato conforme. 
  Art. 135-vicies (Rimborso al consumatore). - 1. Eventuali  rimborsi
dovuti  al  consumatore  dal  professionista  a  norma  dell'articolo
135-octiesdecies, commi 4  e  5,  o  dell'articolo  135-noviesdecies,
comma 2, dovuti alla riduzione del  prezzo  o  alla  risoluzione  del
contratto sono effettuati senza ritardo  ingiustificato  e,  in  ogni
caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista e'
informato della decisione del consumatore di  esercitare  il  diritto
del consumatore a una riduzione di  prezzo  o  il  suo  diritto  alla
risoluzione dal contratto. 
  2. Il professionista effettua il  rimborso  utilizzando  lo  stesso
mezzo di pagamento usato dal  consumatore  per  pagare  il  contenuto
digitale o il servizio digitale, salvo che  il  consumatore  consenta
espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere  alcuna
spesa relativa al rimborso. 
  3. Il professionista non impone al consumatore  alcuna  commissione
in relazione al rimborso. 
  Art. 135-vicies  semel  (Modifica  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale). - 1. Se il contratto  prevede  che  il  contenuto
digitale o il servizio digitale sia fornito  o  reso  accessibile  al
consumatore per un certo periodo di  tempo,  il  professionista  puo'
modificare il contenuto digitale  o  il  servizio  digitale  oltre  a
quanto e' necessario  per  mantenere  la  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale a norma degli  articoli  135-decies,
commi 4 e 5,  e  135-undecies,  se  sono  soddisfatte  le  condizioni
seguenti: 
    a)  il  contratto  consente  tale  modifica  e  ne  fornisce  una
motivazione valida; 
    b) tale modifica e' realizzata  senza  costi  aggiuntivi  per  il
consumatore; 
    c) il consumatore e' informato in  modo  chiaro  e  comprensibile
della modifica; e 
    d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore e'  informato,  con
un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalita' e il
momento in cui viene effettuata la modifica,  nonche'  circa  il  suo
diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la
possibilita'  di  mantenere  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4. 
  2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal  contratto  qualora
tale  modifica  incida  negativamente  sull'utilizzo  del   contenuto
digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da  parte
del  consumatore,  a  meno  che  tali  conseguenze   negative   siano
trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a  recedere  dal
contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla  data
di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui
il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato modificato  dal
professionista. 
  3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma  2
del presente articolo, si applicano gli articoli  135-noviesdecies  e
135-vicies. 
  4. I commi 2 e 3 del presente  articolo  non  si  applicano  se  il
professionista  ha  consentito  che,  senza  costi   aggiuntivi,   il
consumatore mantenga il contenuto digitale  o  il  servizio  digitale
senza modifica e  se  e'  preservata  la  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale. 
  Art. 135-vicies bis (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente  capo,  e'  nullo  ogni
patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto  di
conformita',  o  dell'informazione  del  consumatore  da  parte   del
professionista  circa  la  modifica  del  contenuto  digitale  o  del
servizio  digitale,  volto  ad  escludere  o  limitare  a  danno  del
consumatore, anche in modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti  dal
presente  capo.  La  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  solo  dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
  2. Il professionista puo' sempre offrire al consumatore  condizioni
contrattuali di maggior  tutela  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del presente capo. 
  3.  E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  abbia  l'effetto  di  privare  il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di  uno
Stato membro dell'Unione europea. 
  Art. 135-vicies ter (Tutela in base ad altre  disposizioni).  -  1.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  capo,  si   applicano   le
disposizioni del codice civile in tema di  formazione,  validita'  ed
efficacia dei contratti, comprese le  conseguenze  della  risoluzione
del contratto e il diritto al risarcimento del danno. 
  2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si  applicano
altre disposizioni aventi l'effetto di garantire  al  consumatore  un
livello di tutela diverso.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 22
          aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo  per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
              «Allegato A 
              In vigore dal 8 maggio 2021 
              (articolo 1, comma 1) 
                1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                4) direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI  del  Consiglio(termine  di  recepimento:   28
          giugno 2022); 
                20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
                22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione    2000/642/GAI    del    Consiglio(termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
                28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                33) direttiva (UE) 2019/1995 del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE   e   la   direttiva    2014/59/UE(termine    di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                36) direttiva (UE) 2019/2235 del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                37) direttiva (UE) 2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                38) direttiva (UE) 2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                39) direttiva (UE) 2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              - La direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 20 maggio  2019  relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali e' pubblicata nella G.U.U.E. 22  maggio
          2019, n. L 136. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il capo I del titolo III della parte  IV  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 reca: 
              «Della vendita dei beni di consumo».